Tribunale di Napoli 01.07.2024 – Ordine di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza – Mancata istruttoria sullo stato di sofferenza – Fondata contestazione del credito

La vicenda in commento ha riguardato una società che aveva contestato una esposizione debitoria in conto corrente da diversi anni e la banca, invece di provvedere al ricalcolo del saldo, ha proceduto dapprima con la chiusura dei conti corrente e successivamente con la cessione dell’asserito credito.

Anche la società cessionaria ha ignorato le contestazioni della correntista e pur non avviando alcuna azione giudiziale volta la recupero del credito, ha deciso di apporre il nominativo a sofferenza.

La società, ritenendo di aver patito un abuso, avvalendosi del patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ha depositato un ricorso d’urgenza, nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c., al fine di richiedere l’immediata cancellazione della sofferenza.

In accoglimento dello spiegato il ricorso, il Tribunale di Napoli, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha ricordato come lo stato di “sofferenza” costituisca una incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’istituto di credito, quindi un concetto più attenuato rispetto all’insolvenza di cui all’art. 5 L.F.

Ciò posto, è quindi necessario che la Banca effettui una valutazione oggettiva sullo stato del proprio cliente e non proceda automaticamente alla segnalazione in regione del mero inadempimento, che potrebbe, come nel caso di specie, essere motivato da una contestazione fondata sull’illegittimo addebito di interessi ed oneri ultralegali (uso piazza) ed interessi anatocistici.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la Banca non aveva allegato né dato prova di uno stato d’insolvenza, mentre il ricorrente aveva dimostrato la propria solidità e la fondatezza delle proprie doglianze, rispetto al pagamento di un saldo di conto corrente che ha contestato in quanto frutto di illegittimi addebiti (interessi ed oneri ultralegali ed interessi anatocistici).

Anche dal punto di vista del periculum, il ricorso è stato ritenuto fondato, stante il concreto pericolo di subire la revoca delle linee di credito intrattenute con altro istituto bancario.

In ragione dei sopra estesi motivi, il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D’Italia.

 

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