Tribunale di Padova Sentenza 20.07.2021 – Da un saldo debitore di - € 40.562,67 ad uno creditore di + € 39.382,29 – Il riconoscimento di debito non preclude l’accertamento delle nullità del conto – Anatocismo illegittimo anche successivamente alla deliber
Con la Sentenza del 20.07.2021 il Tribunale di Padova ha deciso in ordine ad una opposizione a decreto ingiuntivo su conto corrente, spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini.
In primo luogo, la Banca ha tentato di superare le numerose contestazioni valendosi del riconoscimento di debito che, il correntista aveva sottoscritto unitamente ad un piano di rientro.
Sennonché, il Tribunale ha ribadito un consolidato principio di Legittimità, per il quale, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.
Nel merito, oltre ad affermare la non debenza di interessi, oneri, commissioni, spese e c.d. gioco valute, non pattuiti in forma scritta, ha ribadito, in punto di anatocismo, come esso sia illegittimo non solo in data anteriore alla delibera cicr del 09.02.2000, ma anche in data successiva, nella misura in cui non sia stato oggetto di adeguamento contrattuale ai sensi dell’art. 7 co. 3 della citata delibera cicr.
Oltre a ciò, ne ha stabilito il divieto assoluto anche a decorrere dal 01.01.2014, a seguito della modifica del testo dell’art. 120 TUB.
In punto di usura, il Tribunale ha correttamente rilevato come il superamento dei tassi soglia che venga accertato in corso di rapporto e che dipenda dalle variazioni disposte unilateralmente dalla Banca in forza dell’esercizio dello ius variandi, equivalga a usura originaria, ossia contrattuale.
Da ciò ne consegue che ,“nel ricalcolo del saldo del conto corrente andranno azzerati tutti gli interessi passivi, le commissione e le spese applicati dalla banca, stante il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c.”.
In corso di causa, il correntista era già riuscito ad ottenere un provvedimento d’urgenza, reso nelle forme di cui all’art. 700 c.c.p., con il quale venne disposta l’immediata cancellazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D’Italia.
Nella Sentenza, oltre ad essere stata confermata l’illegittimità della segnalazione, è stata accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato il lamentato danno alla reputazione e lo ha liquidato secondo criteri equitativi.
Per ciò che poi concerne le spese di lite, correttamente il Tribunale ha condannato la Banca a rifondere non solo quelle per il CTU e di avvocato, ma anche quella sostenuto per il consulente tecnico di parte.