- Tribunale di Roma – Ordinanza del 22.02.2021 di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza – Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..

L’ordinanza in commento, del 22.01.2021, ottenuta a seguito di ricorso d’urgenza proposto innanzi al Tribunale di Roma con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ribadisce importanti principi a presidio dell’utente bancario che si veda illegittimamente segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia.

Il Tribunale, infatti, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso, ha richiamato la normativa di settore ed i principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine allo stato d’insolvenza che non può essere presunto, ma valutato sulla scorta di elementi oggettivi, ossia, “deve riguardare, esemplificativamente, la capacità di produzione del reddito e la sussistenza di liquidità, l’esistenza di debiti con altri istituti di credito, altre segnalazioni alla Centrale rischi, contenzioni esecutivi in atto e, più in generale, “uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire””.

Nel caso di specie, la banca ha omesso qualsivoglia valutazione sullo stato d’insolvenza che, peraltro, non sussiste, in quanto la società ricorrente ha dimostrato di poter onorare regolarmente il pagamento di ben due contratti di mutuo.

Ed allora, “La Banca resistente avrebbe ben potuto conoscere le predette circostanze, svolgendo, altresì, indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio, visure protesti, visure catastali) e avrebbe dovuto adeguatamente valutare tali elementi prima di procedere a una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, considerata la notevole potenzialità dannosa che da questa ne deriva per l’immagine commerciale del debitore e per il rischio di chiusura dei canali di credito”.

Importante, poi, come sia stato rilevato che, “il credito oggetto di segnalazione a sofferenza risulta contestato nel suo ammontare sin dal 2017, avendo la ricorrente più volte richiesto all’istituto di credito il riconteggio del saldo del conto corrente al fine di eliminare eventuali addebiti illegittimi, trattandosi di un rapporto contrattuale instaurato prima del 2000 e, dunque, a rischio di applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Risulta, inoltre, avviato un procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo”.

In ragione di ciò, infatti, il Tribunale, ha rilevato come, “deve rammentarsi che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato (cd. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. autotutela di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)”.

In punto di periculum in mora, oltre a rilevare in termini generali che, “la segnalazione alla Centrale dei Rischi può risultare ostativa all’accesso al credito da parte del soggetto segnalato, essendo facilmente conoscibile da parte di tutto il ceto bancario. Una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge può, pertanto, cagionare danni difficilmente risarcibili per equivalente”, in ragione dello stato emergenziale dovuto alla pandemia, osserva altresì che, “Del pari rilevante è il rischio per la società di vedersi revocate, o comunque non prorogate, le misure emergenziali di cui beneficia allo stato attuale (introdotte dal D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogate); ciò appare verosimile anche considerando che la richiesta di chiarimenti (avanzata per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della sua posizione), relativi alla nuova segnalazione nella Centrale dei Rischi, proviene proprio dall’Istituto di credito con cui la ricorrente intratteneva il rapporto oggetto di moratoria (e che tale sospensione fosse in corso al momento della segnalazione si evince dallo stesso prospetto della C.R. versato in atti, doc. 35)”.

 

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