Preliminarmente la sez. specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto carente la prova del credito per mancata produzione della serie completa degli estratti conto, sia di quella iniziale che di quella finale.
Ciò ha comportato, anche alla luce dei vizi del contratto in punto di interessi ed oneri ultra-legali ed interessi anatocistici, l’impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente anche a mezzo di una CTU.
Oltre a ciò, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità della fideiussione, ritenendo che le clausole 2 e 6 del contratto fossero la pedissequa riproduzione di quelle del modello ABI.
Essendo quindi nulla la deroga al termine entro cui agire ex art. 1957 c.c., la fideiussione sarebbe stata comunque inefficacie per decorrenza del termine di decadenza.
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