Con la sentenza n. 376 dell'11 dicembre 2025, il Tribunale di Vasto (Giudice dott. Aureliano Deluca) ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da una società --------, da altra società e da un fideiussore, revocando le ordinanze del Giudice dell'Esecuzione e dichiarando inammissibili gli interventi della società di cartolarizzazione e della sua mandataria nella procedura esecutiva immobiliare.
La vicenda
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare erano intervenute una società di cartolarizzazione e la sua mandataria, affermando di aver acquistato in blocco i crediti derivanti da tre linee di credito chirografarie garantite da fideiussioni omnibus. Gli esecutati contestavano la titolarità. Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo che le difese sul merito implicassero acquiescenza sulla legittimazione.
I due profili della decisione
Questione processuale: nessuna acquiescenza. Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni onnicomprensive sollevate dagli esecutati — benché formulate con formula generica — non potessero che riguardare anche la legittimazione ad agire, poiché le memorie degli intervenuti si erano incentrate proprio sulla cessione del credito. Quindi nessun riconoscimento implicito. La titolarità del credito è un fatto costitutivo della domanda che spetta a chi agisce provare; la relativa contestazione è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto, rilevabile anche d'ufficio.
Questione di merito: la Gazzetta Ufficiale non basta. Nel merito, il Tribunale ha accertato che la cessionaria non aveva provato la titolarità. Le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale indicavano solo l'arco temporale di insorgenza dei crediti ceduti — per un periodo vastissimo, dal 1988 al 2020 — senza alcun elemento che consentisse di identificare con certezza i crediti oggetto della procedura. Mancavano i contratti di cessione. La dichiarazione della banca cedente aveva valore meramente indiziario, non confessorio. E il Giudice ha sottolineato che la funzione della pubblicazione in Gazzetta è solo quella di esonerare il cessionario dalla notifica individuale e di fissare il momento a partire dal quale il pagamento al cedente non libera il debitore: non prova l'esistenza e il contenuto della cessione.
L'esito
Il Tribunale ha revocato le ordinanze del G.E. e dichiarato inammissibili gli interventi della cessionaria e della sua mandataria. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra tutte le parti, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla materia.
Tribunale di Vasto, sentenza n. 376/2025 dell'11/12/2025, Giudice dott. Aureliano Deluca – Avv. Alessio Orsini per gli attori opponenti.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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