Tribunale di Vasto 29/07/2025 – Contratto di cessione illeggibile e documenti senza certificazione di conformità: il Tribunale di Vasto dichiara il difetto di titolarità del credito

Con la sentenza n. 239 del 29 luglio 2025, il Tribunale di Vasto (Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini) ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta da una società e da due persone fisiche, accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di gestione del fondo che pretendeva di essere subentrata alla banca creditrice.

La vicenda

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la società di gestione di un fondo d'investimento comunicava agli esecutati di aver acquistato il credito dalla banca procedente, chiedendo di essere riconosciuta come nuova titolare. Gli esecutati proponevano opposizione, contestando la titolarità e sollevando anche la questione della mancata iscrizione della creditrice e della sua mandataria all'albo ex art. 106 TUB.

La titolarità del credito: non provata

Il cuore della decisione riguarda la prova della cessione. La società di gestione aveva prodotto tre documenti, tutti ritenuti inidonei dal Tribunale.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale. Conteneva solo «informazioni orientative sulla tipologia di rapporti», senza alcun elemento che consentisse di verificare se il credito azionato soddisfacesse tutti i criteri di inclusione. La cessionaria non aveva neppure allegato tale corrispondenza.

L'email PEC della banca cedente. Era stata prodotta come semplice scansione per immagine e non nel formato digitale nativo. Il Tribunale ha osservato che senza il file originale è impossibile verificare il reale contenuto del messaggio e dei relativi allegati.

Il contratto di cessione e l'Allegato A. Il contratto era quasi totalmente illeggibile per via degli omissis ed era stato prodotto come scansione per immagine, non come documento nativo. L'Allegato A, che avrebbe dovuto elencare i crediti ceduti, era riprodotto solo parzialmente e privo di qualsiasi certificazione di conformità all'originale. A fronte della specifica contestazione degli opponenti, il Tribunale ha ritenuto che quei documenti non avessero alcuna riferibilità certa ai crediti indicati nel contratto di cessione.

Il principio

La sentenza mostra un profilo pratico di grande utilità: quando il debitore contesta la conformità dei documenti prodotti dal cessionario, non bastano scansioni per immagine di contratti pieni di omissis e allegati parziali. Serve il documento originale, o almeno una copia con certificazione di conformità. In difetto, la prova della titolarità non è raggiunta.

Esito

Dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo alla società di gestione. Condanna alle spese.

Tribunale di Vasto, sentenza n. 239/2025 del 29/07/2025, Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini – Avv. Alessio Orsini per gli opponenti.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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