Tribunale di Vicenza Sentenza del 24/04/2024 – Illegittima capitalizzazione composta – Indeterminatezza – Interessi non dovuti per € 61.590,03

Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento di una opposizione spiegata con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha espresso importanti principi di diritto a tutela del mutuatario e potenzialmente applicabili alla quasi totalità dei mutui stipulati in Italia.

Difatti, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che l’eccezione di indeterminatezza dell’oggetto contratto in ragione della mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, sia una eccezione rilevabile d’ufficio.

Ciò posto, con riferimento ai requisiti di determinatezza o determinabilità, previsti ai sensi dell’art. 1346 c.c., “la previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale e di per sé insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato”.

Difatti, in ragione del fatto che, alla tipologia di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”) possono essere applicati almeno due tipi di regime finanziario, la Banca ha l’onere di indicare quali di essi intenda applicare.

La scelta tra l’ uno o l’altro, non è indifferente, in quanto “Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, al che consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più oneroso in regime di capitalizzazione composta.

Ed allora, “mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare); anzi, in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione”.

A fronte di quanto sopra e pur nella consapevolezza che la risoluzione di alcune delle questioni oggetto di giudizio siano sottoposte alle Sezioni Unite, il Tribunale ha ritenuto di condividere l’orientamento della giurisprudenza “secondo cui la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all'applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, è suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale, giacché la stessa, diversa da quella “semplice”, costituirebbe per il cliente un inevitabile (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo.

In tale scenario, sono stati espressi i seguenti ulteriori principi:

E’ dunque inevitabile giungere alla conclusione che la suddetta modalità debba essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall’Istituto di Credito.

E ciò, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui nel contratto neppure sia indicato il TAE, ovvero il tasso effettivo annuo, che esprime il meccanismo della capitalizzazione del tasso infrannuale rispetto al TAN.

In detta situazione, infatti, non vi è alcun elemento nel contratto che appalesi quale sia il regime finanziario adottato.

Ora, se il comma quattro dell’art. 117 t.u.b. stabilisce che il tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati debbano essere indicati per iscritto, pena la loro nullità, un maggior costo del denaro preso a prestito, quale quello derivante dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice - quest’ultimo previsto nel nostro ordinamento dall’art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessi – deve necessariamente essere oggetto di pattuizione scritta.

Su tale aspetto il Tribunale richiama il principio di diritto espresso in diverse occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione rispetto al disposto di cui all’art. 117 del TUB, la cui ratio va “individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7896, conf. Cass. civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110)”.

Da tutto quanto sopra, “Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma.

Ed ancora, “Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. “alla francese”, deve essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.

 

SCARICA LA SENTENZA: Clicca qui.

logo

Sempre e solo dalla
TUA parte

Seguimi su: