Tribunale di Vasto 29/07/2025 - Contratti pieni di omissis, email in scansione, allegati senza certificazione: così la prova della cessione non regge. Il Tribunale dichiara il difetto di titolarità

Una società di gestione di un fondo comunica agli esecutati di aver acquistato il credito dalla banca. Produce tre documenti: un avviso in Gazzetta Ufficiale, una scansione di una PEC, un contratto di cessione quasi illeggibile con un allegato parziale. Gli esecutati contestano la conformità all'originale. Il Tribunale di Vasto, sentenza n. 239 del 29 luglio 2025, accoglie l'opposizione: documenti inidonei, difetto di titolarità. E condanna alle spese: oltre 14mila euro di compensi.

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il gestore di un fondo d'investimento comunica agli esecutati di essere subentrato alla banca creditrice in forza di una cessione. Gli esecutati si oppongono. La partita si gioca tutta sulla documentazione prodotta.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale

Il primo documento è l'estratto della Gazzetta Ufficiale. Contiene indicazioni generiche, definite dallo stesso avviso come «informazioni orientative sulla tipologia di rapporti». La cessionaria non spiega — né tantomeno prova — che il credito azionato soddisfi tutti i criteri di inclusione elencati. Il Tribunale lo ritiene insufficiente.

La PEC in scansione, non in formato nativo

Il secondo documento è una PEC della banca cedente. Ma è stata prodotta come scansione per immagine, non nel formato digitale originale. Senza il file nativo, è impossibile verificare il contenuto reale del messaggio e dei suoi allegati. Anche questo viene ritenuto inidoneo.

Il contratto di cessione illeggibile

Il terzo documento è il contratto di cessione, prodotto come scansione per immagine anziché come documento nativo. È quasi totalmente coperto da omissis. L'Allegato A — che dovrebbe elencare i crediti ceduti — è riprodotto solo in parte, senza alcuna certificazione di conformità all'originale.

A fronte della specifica contestazione degli opponenti, il Tribunale conclude che quei documenti non hanno alcuna riferibilità certa ai crediti indicati nel contratto. Nessuna evidenza che la tabella riprodotta corrisponda all'elenco dei crediti ceduti.

Il principio pratico

La sentenza dà un'indicazione concreta: quando il debitore contesta la conformità all'originale, il cessionario deve produrre documenti verificabili. Non bastano scansioni per immagine di contratti oscurati e allegati parziali senza certificazione. Serve il documento originale, o una copia autentica. In difetto, la prova non è raggiunta e la titolarità non è dimostrata.

L'esito

Dichiarato il difetto di titolarità del credito. Condanna alle spese.

Tribunale di Vasto, sentenza n. 239/2025 del 29/07/2025, Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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Tribunale di Teramo 13/05/2025 – Quando la Gazzetta Ufficiale non basta: il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo e inchioda la banca

Pubblicare l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito se i criteri sono generici. E se la banca non conserva gli estratti conto dall'apertura del rapporto, i saldi negativi si azzerano. Lo ha stabilito il Tribunale di Teramo, accogliendo l'opposizione di una società correntista e della sua garante contro un decreto ingiuntivo da oltre 416.000 euro.

La vicenda è emblematica. La banca ottiene il decreto ingiuntivo e lo fonda sul saldo debitore di un conto corrente assistito da fideiussione. Le società oppongono: tassi oltre soglia, anatocismo, commissioni non pattuite, ius variandi esercitato senza le comunicazioni di legge. Nel frattempo il credito viene ceduto in blocco a una società veicolo di cartolarizzazione, che interviene in giudizio rivendicandone la titolarità. A supporto produce solo l'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Tribunale frena. La Gazzetta Ufficiale — ricorda il giudice richiamando la Cassazione — esonera il cessionario dalla notifica individuale, ma non prova che quel credito specifico sia davvero entrato nella cessione. Specie quando i criteri dell'avviso sono talmente ampi («crediti sorti antecedentemente al 2016», «classificati in sofferenza», «derivanti da attività bancaria in tutte le sue forme») da risultare onnicomprensivi e inutilizzabili. Dichiarato il difetto di prova della titolarità in capo alla cessionaria. Il credito resta della banca cedente.

Ma il colpo decisivo arriva dalla CTU. Vengono scoperte commissioni di massimo scoperto senza pattuizione scritta, corrispettivo su accordato privo di base contrattuale, tassi debitori superiori a quelli pattuiti senza prova delle comunicazioni ex art. 118 TUB, valute sugli assegni applicate in violazione del contratto. E, soprattutto, mancano gli estratti conto iniziali e quelli di interi periodi intermedi. La banca produce solo «tabulati di rigenerazione archivio»: documenti interni, mai inviati al correntista. Il giudice li dichiara privi di efficacia probatoria e ordina l'azzeramento dei saldi negativi. Il risultato? Nessun debito.

La banca viene condannata alle spese di lite (oltre 22.000 euro, con distrazione) e alle spese di CTU. Compensate invece le spese con la cessionaria intervenuta, stante il contrasto giurisprudenziale sulla prova della cessione in blocco.

Una sentenza che conferma due tendenze ormai solide nella giurisprudenza di merito: la Gazzetta Ufficiale da sola non salva la cartolarizzazione, e la banca che non conserva gli estratti conto integrali paga il conto — anzi, lo azzera.

Tribunale di Teramo, sentenza n. 570/2025 del 13/05/2025, Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà.

 

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Corte Suprema di Cassazione ordinanza 14.02.2024 – Conto anticipi mancata produzione del contratto – Esclusione di tutte le competenze addebitate sul conto principale – Da un debito di € 204.724,94 ad un credito di € 11.772,50

DA DEBITORE DI € 204.724,90 A CREDITORE DI € 11.772,50

Bellissima sentenza in favore di un Imprenditore costretto a chiudere la propria azienda dopo che la banca gli aveva ingiunto di pagare una somma spropositata e non vera. Questa sentenza è la prova che le banche, molto spesso, chiedono somme non dovute, quindi indebite. 

Mai rassegnarsi, ma agire con competenza per vedere riconosciuti i propri diritti.

Il correntista, assistito dall’Avv. Alessio Orsini per tutti e 3 i gradi di giudizio, è risultato vittorioso anche innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, a cui la Banca si era rivolta dopo che, sia il giudice di primo grado che, quello di appello, avevano ritenuto fondati i motivi avanzati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la vicenda trae origine da una ingiunzione che la Banca aveva notificato al proprio correntista per una somma di € 204.724,94 che, dopo il primo grado, veniva ridotta ad € 18.117,01 ed in seguito all’appello spiegato dalla Banca - ove veniva spiegato appello incidentale dal correntista – l’ esposizione debitoria veniva azzerata, risultando invece un credito a favore dell’utente bancario di € 11.772,50, Una volta giunti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, quest’ultima ha confermato le ragioni del correntista, ribadendo come “la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l’individuazione delle commissioni e spese, come già rilevato dal c.t.u. in primo grado”.

Tribunale di Vicenza Sentenza del 24/04/2024 – Illegittima capitalizzazione composta – Indeterminatezza – Interessi non dovuti per € 61.590,03

Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento di una opposizione spiegata con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha espresso importanti principi di diritto a tutela del mutuatario e potenzialmente applicabili alla quasi totalità dei mutui stipulati in Italia.

 

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