La banca aveva intimato il pagamento di un'ingente somma, notificando atto di precetto fondato su un finanziamento fondiario in conto corrente. Il Tribunale ha statuito che detto finanziamento, seppur regolato in conto corrente, deve ritenersi rientrante nella "categoria qualificata come mutui con garanzia reale a tasso variabile".
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Nel caso di specie la Banca aveva notificato un decreto ingiuntivo di € 65.226,83, quale asserito saldo di conto corrente. A seguito di opposizione, la Banca ha preferito comporre bonariamente il giudizio, riconoscendo agli opponenti la somma di € 110.000,00. Si è passati quindi da una passività ad un credito, con un differenziale di oltre € 175.000,00.
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Il Tribunale di Ferrara, in composizione Collegiale, ha accolto il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ed ha sospeso il procedimento di esecuzione immobiliare, ritenendo il mutuo "condizionato" non idoneo a costituire titolo esecutivo.
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Ingiunto dalla Unicredit per oltre € 40.000,00, a seguito di CTU è risultato creditore della banca per una somma che oscilla tra gli € 31.000,00 ed oltre € 40.000,00 - Sospesa la provvisoria esecuzione e cancellata l'illegittima segnalazione a sofferenza con decreto emesso inaudita altera parte.
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Il Giudice, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, ritenedo che anche alle Banche con sede nella Repubblica San Marino incombe l'onere di provare il credito, sebbene la legge in vigore a San Marino prevedesse l'esonero dell'istituto di credito da tali adempimenti.
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Il Tribunale di Treviso ha accolto l'eccezione d'incompetenza territoriale, con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di quest'ultimo.
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Il Tribunale civile di Roma in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc spiegato da una farmacia che aveva contestato alla BNL una illegittima segnalazione di sconfino del rapporto di conto corrente, nonostante le plurime contestazioni, ha ritenuto illegittima anche la segnalazione di "sconfino", non solo quelle a "sofferenza".
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Il Tribunale di Reggio Emilia in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto dal correntista, ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ed ha condannato la banca Unicredit al pagamento degli oneri processuali.
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Il Tribunale ordinario di Siena, visto il mancato rispetto da parte della banca dell'obbligo di avvertimento della segnalazione in sofferenza, considerato che non è stata data prova di aver compiuto la necessaria valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria del debitore segnalato, ritenuto ricorrere il requisito del periculum in mora, ha ordinato alla banca di richiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione del nominativo alla Centrale dei Rischi.
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