Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo spiegato al fine di richiedere i contratti originari del rapporto di conto corrente. Nel caso di specie, la Banca aveva diffidato la correntista al pagamento del saldo di conto corrente, sennonché, aveva sempre omesso di rilasciare la documentazione relativa al rapporto.
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Di particolare interesse è il quesito inerente l’usura, difatti il GI chiede che si tengano in debita considerazione gli interessi moratori, con le “commissioni” e le “spese”, nonché le “provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca”, stabilendo, quale conseguenza del superamento, l’azzeramento degli interessi
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Il caso trattato riveste particolare interesse sotto diversi aspetti, tra i quali l'onere probatorio. Il Tribunale, infatti, ha ribadito che non può ritenersi provato l'importo del credito nascente dal contratto di conto corrente in mancanza di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto e che tale principio è ormai pacifico per la giurisprudenza della Suprema Corte, che lo ha ribadito in numerose occasioni.
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In sede di opposizione a decreto ingiuntivo veniva eccepita la indeterminatezza della c.m.s. ed il Tribunale, nell’ordinanza in commento, ha rilevato come “dall’esame del contratto di apertura di conto corrente non si evince, effettivamente, quale fosse la concordata base di calcolo per l’applicazione di tale commissione”. Pertanto il Tribunale ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
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Il caso in questione è inerente l’opposizione all’esecuzione, spiegata ex art. 615 II° co. c.p.c., con cui si è eccepito, in via preliminare, l’inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo. Nel merito, è stata dedotta l’usurarietà delle condizioni economiche, nonché l’indeterminatezza e l’illegittimità della c.d. clausola “floor” che, nel caso di specie, venne parificata al tasso corrispettivo, vanificando quindi ogni effettiva possibilità di vantaggio per il mutuatario che aveva sottoscritto il mutuo a tasso variabile.
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Il Tribunale di Padova ha rilevato che, "con riguardo al deposito cauzionale infruttifero costituito in data 08/04/2002, successivo al rogito del 05/03/2002", possa "sostenersi di essere di fronte a somma fittiziamente erogata e, quindi, in mancanza di traditio della somma erogata". Prudenzialmente, quindi, ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ovvero del mutuo ipotecario.
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Il Tribunale di Ascoli Piceno con due ordinanze "gemelle" ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avendo "rilevato che il contratto di mutuo tra le parti non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica delle somme mutuate, poichè il momento dell'erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all'avveramento di determinate condizioni".
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