Scarica il documento completo: Rigettata la domanda di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto.
Il Tribunale di Vicenza nel decidere questioni attinenti ai profili di nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI, ha rigettato la richiesta della Banca di concessione della provvisoria esecuzione rilevando come, “non emergono, allo stato, elementi che evidenzino che la fideiussione rilasciata da --------, si discosti dallo schema di contratto predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese concorrenziali, di cui all’art. 2 lett. A) L. 287/1990” e che “parte opposta non ha evidenziato quali siano gli elementi inseriti nel contratto finalizzati compensare o attenuare le criticità segnalate dal richiamato provvedimento del maggio 2005”.
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Colui che denuncia fattispecie di reato inerenti l’usura e l’estorsione può fare domanda per l’Accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura ed estorsione chiedendo un Fondo perduto in caso di estorsione ed un mutuo decennale a tasso zero in caso di usura. Successivamente potrà chiedere alla Procura della Repubblica competente un provvedimento ex art. 20 della L. 44/99 di sospensione dei termini di pagamento e delle procedure esecutive.
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In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione è stata dichiarata la nullità del precetto per assenza di un titolo avente i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.
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Il Tribunale, ha ritenuto un elevato “fumus” dell’opposizione con riferimento alle ragioni dedotte dal fideiussore ed ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
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A seguito di opposizione alla esecuzione ex art. 615 I° c.p.c. il Tribunale di Treviso ha accertato l’insussistenza del diritto della Banca ad agire in forza di tale titolo poiché non idoneo a documentare “l’esistenza attuale, certa, liquida ed esigibile di un credito” e revocò integralmente l’ingiunzione.
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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il titolare di un rapporto di conto corrente non solo ha contestato integralmente la pretesa di pagamento della Banca di € 90.329,37 ma ha rivendicato un saldo attivo, che in Sentenza è stato ricalcolato in € 59.082,83.
Una differenza quindi tra il saldo preteso dalla Banca e quello accertato in Sentenza di circa € 150.000,00, in ragione degli illegittimi addebiti applicati nel corso del rapporto bancario.
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Il caso di specie è molto interessante poiché, a fronte della richiesta di archiviazione da parte del PM, il GIP ha ritenuto che le indagini espletate non fossero complete ed ha quindi disposto la nuova escussione del CTU e soprattutto la verifica degli elementi configuranti la c.d. usura soggettiva o a quella in “concreto”.
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In sede di valutazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ha ritenuto che la domanda della Banca non potesse trovare accoglimento poiché “il calcolo della banca parte da un saldo di “- 1.240.831,82 euro” al 30/06/2008 che, rispetto ad un rapporto sorto nel 2004, non è noto/documentato come si sia formato”.
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Il Tribunale di Padova in composizione Collegiale, riformando l'ordinanza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di due mutui sulla scorta dei quali venne notificato dapprima un atto di precetto ed in seguito quello di pignoramento in quanto "alla data di sottoscrizione del contratto non vi fu alcuna erogazione, essendo questa avvenuta solo al positivo riscontro dell'avveramento delle circostanze indicate nel contratto medesimo, con l'ulteriore conseguenza che il contratto deve ritenersi essere sottoposto a condizione sospensiva".
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Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d'ufficio.
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Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d'ufficio.
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