Il Tribunale di Rimini, decidendo su una opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall’ Avv. Alessio Orsini nei confronti di una Banca, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 109.417,09.
Difatti, a fronte della rinuncia all’eredità, la banca avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche, a nulla rilevando eccepire che i chiamati all’eredità sarebbero stati in possesso dei beni ereditari.
Difatti, la norma di cui all’art. 485 c.c., “va interpretata nel senso di porre un limite alla facoltà di rinuncia all’eredità da parte di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari senza dar luogo all’inventario mentre non si rinviene nel dato letterale della norma l’imposizione di un onere che il chiamato debba in ogni caso assolvere per poter esercitare la facoltà di rinuncia anche nel ristretto termine di tre mesi dall’apertura della successione”.
Pertanto, “deve ritenersi che la ratio della norma sia quella di porre rimedio ad una inerzia del chiamato (inerzia che non viene ritenuta dal legislatore “irragionevole” se contenuta nel termine di 3 mesi), esigenza che non sussiste nei casi in cui il chiamato, entro tale breve termine, eserciti la facoltà di rinuncia“”.
L’ordinanza in commento, del 22.01.2021, ottenuta a seguito di ricorso d’urgenza proposto innanzi al Tribunale di Roma con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ribadisce importanti principi a presidio dell’utente bancario che si veda illegittimamente segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia.
Il Tribunale, infatti, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso, ha richiamato la normativa di settore ed i principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine allo stato d’insolvenza che non può essere presunto, ma valutato sulla scorta di elementi oggettivi, ossia, “deve riguardare, esemplificativamente, la capacità di produzione del reddito e la sussistenza di liquidità, l’esistenza di debiti con altri istituti di credito, altre segnalazioni alla Centrale rischi, contenzioni esecutivi in atto e, più in generale, “uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire””.
Nel caso di specie, la banca ha omesso qualsivoglia valutazione sullo stato d’insolvenza che, peraltro, non sussiste, in quanto la società ricorrente ha dimostrato di poter onorare regolarmente il pagamento di ben due contratti di mutuo.
Ed allora, “La Banca resistente avrebbe ben potuto conoscere le predette circostanze, svolgendo, altresì, indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio, visure protesti, visure catastali) e avrebbe dovuto adeguatamente valutare tali elementi prima di procedere a una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, considerata la notevole potenzialità dannosa che da questa ne deriva per l’immagine commerciale del debitore e per il rischio di chiusura dei canali di credito”.
Importante, poi, come sia stato rilevato che, “il credito oggetto di segnalazione a sofferenza risulta contestato nel suo ammontare sin dal 2017, avendo la ricorrente più volte richiesto all’istituto di credito il riconteggio del saldo del conto corrente al fine di eliminare eventuali addebiti illegittimi, trattandosi di un rapporto contrattuale instaurato prima del 2000 e, dunque, a rischio di applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Risulta, inoltre, avviato un procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo”.
In ragione di ciò, infatti, il Tribunale, ha rilevato come, “deve rammentarsi che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato (cd. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. autotutela di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)”.
In punto di periculum in mora, oltre a rilevare in termini generali che, “la segnalazione alla Centrale dei Rischi può risultare ostativa all’accesso al credito da parte del soggetto segnalato, essendo facilmente conoscibile da parte di tutto il ceto bancario. Una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge può, pertanto, cagionare danni difficilmente risarcibili per equivalente”, in ragione dello stato emergenziale dovuto alla pandemia, osserva altresì che, “Del pari rilevante è il rischio per la società di vedersi revocate, o comunque non prorogate, le misure emergenziali di cui beneficia allo stato attuale (introdotte dal D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogate); ciò appare verosimile anche considerando che la richiesta di chiarimenti (avanzata per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della sua posizione), relativi alla nuova segnalazione nella Centrale dei Rischi, proviene proprio dall’Istituto di credito con cui la ricorrente intratteneva il rapporto oggetto di moratoria (e che tale sospensione fosse in corso al momento della segnalazione si evince dallo stesso prospetto della C.R. versato in atti, doc. 35)”.
A seguito dell’emissione del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive ex art. 20 L. 44/99, l’ Avv. Alessio Orsini chiedeva al PM di voler integrare il provvedimento, specificando che la data di sospensione delle procedure fosse di due anni e non di 300 giorni, nonché espressamente concedendo anche gli ulteriori benefici inerenti la proroga degli adempimenti amministrativi e fiscali, nonché la sospensione dei termini legali.
In accoglimento di tale istanza, con provvedimento del 20.02.2021, il PM disponeva:
“- La proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- La proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- La sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- La sospensione, per la durata di anni due, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.
Il caso di specie tratta una questione di particolare rilievo per i consumatori che, abbiano effettuato un acquisto di prodotti in vendita presso un esercizio commerciale mediante, un finanziamento.
In particolare, si è contestato che, oltre allo specifico finanziamento per l’acquisto del prodotto, la società finanziaria abbia fatto accendere anche una carta revolving, senza però predeterminare in forma scritta le condizioni del credito.
Il Tribunale, ha quindi recepito le doglianze dell’opponente ed ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in quanto, “considerato che il contratto posto a base del ricorso monitorio è riferito essenzialmente al prestito per l’acquisto di una lavatrice già onorato, mentre solo una clausola in calce, non specificamente sottoscritta, dà conto della mera possibilità che Agos concedesse un ulteriore finanziamento su carta di credito (le condizioni applicate al rapporto di finanziamento, anche ove effettivamente svoltosi, dovrebbero dunque essere vagliate con eventuale c.t.u. per il ricalcolo del saldo)”.
La Procura della Repubblica, applicando scrupolosamente la normativa inerente le provvidenze pubbliche premiali in favore di chi denunci fatti di usura e/o estorsione, riconosce che, sussistendo i presupposti di Legge, il PM è tenuto a concedere la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99, previa verifica: a) della richiesta alla Prefettura, dell’erogazione del mutuo (usura) e/o dell’elargizione (estorsione); b) dell’elenco delle procedure esecutive in corso; c) della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati.
Il Tribunale di Rimini, a fronte delle numerose contestazioni spiegate in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. che, “potenzialmente appaiono idonee a paralizzare l’efficacia del titolo medesimo”, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo.
In particolare, si segnala come, la mancata produzione del titolo esecutivo, ossia del mutuo, ricada quale conseguenza negativa a sfavore del precettante, in questo caso della Banca.
Il presente caso concerne l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso e notificato a 4 fideiussori di una società di capitali, con cui veniva intimato il pagamento di € 1.460.646,11.
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ha espresso importanti principi a presidio dei fideiussori.
In particolare, ha dichiarato come, a fronte dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., “L’unica istanza utile astrattamente ad impedire la decadenza coincide con il ricorso monitorio depositato del 25 ottobre 2018”, non valendo quindi a tal fine la semplice diffida di pagamento.
Altro importante principio recepito in Sentenza, è quello per cui, “E’ infondata la tesi di parte opposta secondo cui non vi è la necessità dell’istanza ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto concluso è qualificabile come contratto autonomo di garanzia (sulla applicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia in caso di espressa pattuizione, Cassazione n. 2762/2015; sulla sufficienza, in tal caso, della richiesta stragiudiziale Cassazione n. 22346/2017)”.
Inoltre, stante l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, la stessa non può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.
Infine, “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cassazione n. 16825/2016)”.
Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 1 C.p.c. promossa dal fideiussore di una società, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 26.01.2021, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità.
In particolare, l’eccezione venne dedotta sulla scorta del valore di stima effettuata nell’ambito della procedura esecutiva a carico della debitrice principale.
Il Tribunale, richiama e condivide il più recente orientamento di legittimità, in base al quale “il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali”.
In ragione di ciò e del fatto che, “indipendentemente dalle conseguenze che vorranno farsi derivare dal mancato rispetto della norma di cui all’art. 38 TUB (nullità ovvero conversione del mutuo), nel caso di specie, la pretesa esecutiva del creditore risulterebbe comunque viziata dall’omessa notifica del titolo posto a fondamento della esecuzione in forza della deroga prevista dall’art. 41 TUB”, è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
L’ordinanza in commento, emessa in un giudizio patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ribadito importanti principi a presidio degli interessi del fideiussore.
Premesso che, “in merito all’applicazione della normativa antitrust ex art. 2, l. n. 287/1990, è giuridicamente corretta l’affermazione secondo cui l’illiceità dell’intesa anticoncorrenziale (c.d. a monte) determina la nullità – totale o parziale, a seconda delle circostanze concrete – dei contratti attuativi c.d. a valle”, nel caso di specie, “l’istanza di sospensione è fondata quanto meno sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 cc”.
Difatti, “sul presupposto della nullità della clausola relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, in quanto riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”, è stato ritenuto che, “il creditore ha l’onere di tutelare le sue ragioni esclusivamente in sede giudiziale”.
Ed allora, è ben chiaro che, “il termine ‘istanza’ si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (per tutte, Cass. n. 1724/2016)”.
Il caso esaminato dal Tribunale di Padova riguarda una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. ove, in via preliminare, è stato chiesto di accertare l’inidoneità dei mutui a costituire titoli esecutivi.
Senza attendere la decisione in merito all’istanza cautelare, la Banca aveva notificato atto di pignoramento, incardinando la relativa procedura esecutiva.
Sennonché, all’esito della sopradetta opposizione, il Tribunale ha rilevato come “L’erogazione della maggior parte dei finanziamenti pattuiti, pertanto, non è stata contestuale alla stipula del contratto di mutuo condizionato essendo anzi stata prevista come incerta nell’ an, nel quantum e nella data dell’erogazione ed essendo poi stata fortemente ridimensionata con gli “atti modificativi e ricognitivi””.
In ragione di ciò, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva dei due mutui.
A seguito del deposito di tale ordinanza nel giudizio esecutivo, il Giudice dell’ Esecuzione, con ordinanza del 16.11.2020, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 29.10.2020 la Corte D’Appello di Venezia ha accolto l’istanza di inibitoria spiegata dalla appellante, assistita dall’ Avv. Alessio Orsini, la quale, risultata soccombente in primo grado, chiedeva la sospensione sia dell’efficacia esecutiva della Sentenza che della provvisoria esecuzione.
La Sentenza di primo grado dichiarava la tardività della riassunzione della causa a seguito di liquidazione coatta amministrativa della Veneto Banca, poiché il Tribunale di Rovigo aveva individuato la decorrenza dei 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta liquidazione coatta amministrativa.
La Corte, preliminarmente ha osservato come per esigenze di simmetria con la Legge Fallimentare, deve ritenersi che “la conoscenza dell’evento interruttivo per potersi ritenere legalmente acquisita deve esserlo all’interno del processo nel quale l’evento interruttivo deve produrre i suoi effetti”.
In punto di “periculum in mora” si è ritenuto che, poiché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, nel caso in cui vi fosse un contro credito per indebito oggettivo l’appellante potrebbe non riuscire ad ottenere il rimborso di quanto pagato.
Da ultimo, la Corte ha affermato che, anche nell’ipotesi di Sentenza che non revochi il decreto ingiuntivo sostituendosi ad esso, il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l’oggetto dell’inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla Sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.