Il Tribunale ordinario di Vicenza, ha confermato la precedente sospensione del 30/03/2017, emessa inaudita altera parte, rilevando come il provvedimento di sospensione ex art.20 della l. 44/99 avesse in realtà una portata generale, nei confronti, cioè, anche dei c.d. "creditori sani".
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La Banca aveva chiesto ed ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ma il Giudice, accertata la nullità del contratto e la mancata produzione di tutti gli estratti conto, ha affermato che "il credito dell'opposta è illiquido" ed ha sospeso la provvisora esecuzione.
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Nell'ordinanza in commento, il Tribunale di Rimini, preso atto che il contratto depositato dalla banca prevedeva la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quindi parzialmente nulla, e che non erano stati prodotti tutti gli estratti conto, ha ritenuto non provato il credito richiesto ed ha sospeso la provvisoria esecuzione del d.i..
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La vicenda in questione trae origine da una richiesta documentale più volte reiterata da parte di un correntista di ottenere copia dei contratti bancari nonché dell’informativa al trattamento dei dati personali necessaria per l’iscrizione al CRIF. Poiché la Banca non ottemperava è stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il rilascio documenti con il quale si è proceduto esecutivamente nei confronti dell’istituto di credito. Il Tribunale di Teramo, rigettando l'opposizione della banca, ha confermato il decreto ingiuntivo.
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All’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Rimini nella persona del dott. Rossino ha ribadito principi di diritto in materia di anatocismo ed onere della prova, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite, comprese quelle di CTU.
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Il Procuratore della Repubblica di Teramo, considerata l'applicazione di interessi usurai nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato con la BNL e di un rapporto di conto corrente intercorso con la UNICREDIT, ha concesso l'assenzo alla sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui l'art. 20 L. 44/99.
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Nell'ordinanza in commento il Tribunale ha dichiarato la segnalazione a sofferenza come illegittima in quanto la banca non si era curata di preavvertire il segnalato. Ha inoltre chiarito come il preavviso debba contenere una complessiva valutazione sulla situazione finanziaria.
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Il Tribunale di Padova, giudice per l'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio del direttore generale di una banca avendo rilevato l'usura sui tassi moratori dei mutui nonché l'usura c.d. "soggettiva" o "concreta" ovvero senza superamento dei tassi soglia.
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