Il caso in commento concerne l’esame di un ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 II° co. c.p.c., ove il GE ha osservato come il mutuo non potesse essere ritenuto idoneo titolo esecutivo in quanto posticipava ad un momento futuro ed incerto l’erogazione delle somme.
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Il Tribunale, nel caso esaminato, è stato chiamato ad esprimersi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva di un mutuo fondiario, nell’ambito di una opposizione ex art. 615 I° co. c.p.c.. Constatata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", ha ritenuto sussistenti i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615, c. 1, cpc per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto opposto.
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Con la Sentenza in commento il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato nulle una fideiussione omnibus ed una fideiussione specifica rilasciate da un privato e da una società in favore della fallita Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed ha revocato un decreto ingiuntivo del valore di € 286.789,73
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La procedura adottata desta particolare interesse non solo per i valori oggetto di definizione, di € 129.473.347,20, ma anche perché 5 Banche su 19 non hanno prestato il proprio consenso all’accordo di ristrutturazione, ma nonostante ciò, a quelle dissenzienti gli effetti sono stati estesi ex art. 182 septies l.f..
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Illegittimità di c.m.s., c.d.f., valute e spese non pattuite o generiche – non debenza di competenze provenienti dal conto anticipi non disciplinate contrattualmente . Da un saldo negativo di – € 466.936,49 il correntista si è trovato creditore all’esito del giudizio di appello.
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Il Tribunale di Padova, rilevando che il certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto dalla banca a corredo dell'azione monitoria "non ha sicuramente alcuna efficacia probatoria nella causa di merito" ha ritenuto l'assoluta assenza della prova della formazione del credito ed ha pertanto sospeso integralmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
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Il Tribunale di Catania ha ritenuto fondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la sussistenza dei gravi motivi per concedere detta sospensione è data dal fatto che la banca non ha depositato i contratti relativi ai conti di finanziamento estero e che quindi, non è stata data la possibilità di determinare i tassi applicati e le relative condizioni.
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In questa sentenza del Tribunale di Vicenza si esamina l’ennesimo caso in cui una Banca, pur sapendo di non avere titolo per richiedere alcunché, procede giudizialmente nei confronti della correntista e dei relativi fideiussori. In particolare, il Decreto Ingiuntivo venne emesso nel 2012 per l’importo di € 132.891,30, derivante dall’asserito saldo di conto corrente. Nel corso dell’istruttoria, la CTU ricalcolava saldi a credito del correntista, a partire da € 74.415,02, nell’ipotesi più favorevole alla Banca, fino a € 180.886,28, nell’ipotesi più favorevole al correntista.
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L’ordinanza in commento risulta essere molto interessante poiché ribadisce come traditio fittizie della disponibilità giuridica, attuate magari mediante l’asserita costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, non siano idonee a trasmettere la disponibilità giuridica della res. Il caso di specie concerne una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co., ovvero, una opposizione a precetto ove la Banca ha notificato atto di precetto su 3 mutui fondiari.
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La Sentenza in questione riveste particolare interesse poiché esamina la ratio dell'art. 20 l. 44/99 in tema di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 della legge 44/99 rilasciata dal PM. In particolare, è stato rilevato come il provvedimento emesso nei confronti della società di capitali sia da estendersi anche in favore del fideiussore.
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