Sentenza 11.03.2022 del Tribunale di Venezia

Fideiussione ominibus di € 450.000,00 dichiarata nulla dal Tribunale di Venezia - Decreto Ingiuntivo totalmente revocato

SCARICA LA SENTENZA

Sentenze del tribunale di Padova del 07/03/2022

Una prima sentenza del Tribunale di Padova del 07/03/2022 che ha accolto l’opposizione ad un atto di precetto di € 251.500,20 - SCARICA LA PRIMA SENTENZA

Una seconda sentenza del Tribunale di Padova emessa lo stesso giorno (07/03/2022) che ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo di € 723.764,48 - SCARICA LA SECONDA SENTENZA

Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 02/03/2022 - nullità di un precetto di € 287.853,57

Ascoli Piceno del 02/03/2022 dichiara la nullità di un precetto di € 287.853,57

SCARICA LA SENTENZA

 

Tribunale di Modena Sentenza del 13/01/2022 - Revoca decreto ingiuntivo di € 88.000,00

Sentenza tribunale di Modena del 13.01.2022 che revoca un decreto ingiuntivo di € 88.000,00 (con condanna della società a pagare alla banca solo € 1.955,10, cioè la differenza tra la somma ingiunta e quella ingiustamente applicata per gli interessi e spese non dovuti).

SCARICA LA SENTENZA

Ordinanza del Tribunale di Teramo del 10/01/2022

Ordinanza del Tribunale di Teramo che in data 10/01/2022 ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare e delle operazioni di vendita.

SCARICA L'ORDINANZA

Tribunale di Padova Sentenza 07.01.2022 – Azione di simulazione assoluta del Fondo Patrimoniale – Rigetto

Con decisione del 07.01.2022 il Tribunale di Padova ha respinto la domanda di una società di cartolarizzazione volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del Fondo Patrimoniale costituito da due coniugi, assistiti dall’Avv. Alessio Orsini, uno dei quali si era reso fideiussore della Banca cedente.

 

Il Tribunale ha dapprima rilevato che la costituzione del fondo patrimoniale dopo 25 anni di matrimonio non potesse valere, di per sé, a dimostrare la simulazione assoluta del fondo, tanto più che incombeva in capo all’attrice dedurre in ordine alla composizione del nucleo famigliare, ivi compresa la presenza dei figli, la loro età e se convivessero o meno con i genitori.

 

Nemmeno è stata ritenuta decisiva la clausola contenuta nel Fondo, con cui si prevede che non sia necessaria l’autorizzazione del giudice per l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia, o altri vincoli sui beni anche in presenza di figli minori.

 

Il Giudice ha altresì valorizzato le prove offerte dai convenuti in ordine al regolare pagamento del mutuo da parte della società debitrice principale sino ad una certa data successiva al Fondo, nonché l’ampia garanzia patrimoniale costituita da una ipoteca volontaria.

 

 

 

Tribunale di Firenze - Sentenza 22.12.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo per carenza della titolarità del credito.

Con Sentenza del 22.12.2021 il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsia la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Corte D’Appello di Bologna Sentenza 24.08.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 186.752,58

La Corte D’Appello di Bologna in applicazione dei consolidati principi vigenti in ordine al corretto riparto dell’onere probatorio, a riforma integrale della Sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo di € 186.752,58.

Il Tribunale di primo grado, infatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva del tutto ignorato le risultanze documentali ed aveva ingiustamente ribaltato l’onere probatorio asserendo che gli opponenti avrebbero dovuto dedurre e provare l’andamento del rapporto di conto corrente.

La Corte, richiamato invece il consolidato orientamento di Legittimità, ha ricordato che la Banca ingiungente, quale attore in senso sostanziale, avrebbe avuto l’onere nel corso del giudizio di opposizione a d.i., di documentare l’intero andamento del rapporto, ma nel caso di specie, “la banca non ha mai prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente azionato con il decreto ingiuntivo essendosi limitata a produrre dei saldaconti oltre all'estratto del libro giornale contenente le partite in sofferenza e una lista movimenti da gennaio ad aprile 2014 nonostante la sottoscrizione del contratto risalisse al luglio 2011”, con la conseguenza che, “Tale documentazione era senz'altro idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo ma non poteva ritenersi atta a provare il credito nella fase successiva dell'opposizione”.

Ed ancora, “la Banca avrebbe dovuto produrre la documentazione integrale del rapporto stesso fin dalla sua origine, non solo gli estratti conto, ma anche i contratti originari, cosa che non è avvenuta”.

Tribunale di Padova - Sentenza 05.08.2021 – Revoca integrale decreto ingiuntivo di € 565.698,83 – Conto corrente ipotecario – Mancata produzione estratti conto originali – Liberazione del fideiussore.

Con la Sentenza del 05.08.2021 il Tribunale di Padova ha deciso in ordine ad una opposizione - spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini - avverso un decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, richiesto nei confronti di una società a responsabilità limitata e del fideiussore, per la somma di € 565.698,83 oltre interessi al tasso annuale semplice del 10,3%.

Trattandosi di decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, l’onere probatorio incombeva in capo alla Banca, la quale avrebbe dovuto depositare gli estratti conto completi.

Una volta disposta la sospensione della provvisoria esecuzione per mancata produzione degli estratti conto, la Banca procedeva al deposito degli stessi con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Sennonché, gli opponenti operavano uno specifico e dettagliato disconoscimento di conformità con i documenti originali.

A fronte di ciò, il Tribunale ha osservato come la Banca non abbia, “nella difesa immediatamente successiva”, prodotto i documenti “originali”, motivo per cui, “privati i documenti in copia della loro idoneità probatoria, non può che concludersi nel senso che la domanda monitoria è rimasta priva di adeguato supporto istruttorio, giacché non vi è una prova del credito alternativa rispetto agli estratti conto che non sono stati (tempestivamente) depositati”.

Difatti, la Banca effettuava un ulteriore deposito di quelli che definiva gli estratti conto originali in sede di precisazione delle conclusioni, ma tale produzione veniva considerata tardiva, ricordando come, “la Suprema Corte ha chiarito che, nel silenzio normativo, al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e quindi al disconoscimento della conformità del documento in copia all’originale, si applica l’iter procedimentale delineato dagli art.li 214 e 215 c.p.c. (Cass. n. 2374/2014)”.

Nel caso di specie, quindi, i successivi documenti si sarebbero dovuti produrre alla prima occasione processuale successiva rispetto al disconoscimento, pertanto al più tardi all’udienza di discussione delle istanze istruttorie.

In ragione di ciò, il Tribunale ha definitivamente osservato come “la produzione documentale effettuata quando l’istruttoria era già stata definita e la causa ritenuta matura per la decisione, deve senz’altro confermarsi come tardiva”, revocando integralmente il decreto ingiuntivo di € 565.698,83 e condannando la Banca e la società intervenuta alla rifusione delle spese processuali.

logo

Sempre e solo dalla
TUA parte

Seguimi su: